INFORTUNISTICA STRADALE – Concorso di colpa sempre “quasi certo”

Data di Pubblicazione: 12 ottobre 2013

In caso di incidente stradale  è quasi sempre certa l’applicazione del “concorso di colpa” di all’art. 2054 cod. civ., anche qualora l’autorità che interviene per effettuare i rilievi sanzioni solo una delle parti protagoniste del sinistro.

Il suddetto principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione la quale ha sancito che: << Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Conseguentemente, l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso (Cass. 5/05/2000, n. 5671; Cass. 17.1.1996, n. 343). Ove detto accertamento del comportamento dell’altro conducente non sia possibile, come nella fattispecie, e quindi quest’ultimo non ha fornito la prova liberatoria della presunzione di colpa, opera quest’ultima, per l’area residua di responsabilità rispetto a quella accertata in concreto a carico dell’altro conducente >>.

La sentenza sopra citata non è recentissima, anzi è la n. 7109 del 2005. Ma essa è stata posta alla base di un procedimento innanzi il tribunale per un caso concreto di nostro interesse che ha consentito ad un danneggiato con lesioni fisiche – oltre che materiali -, di ottenere un risarcimento cospicuo (seppur in concorso di colpa). In sostanza, è possibile ottenere parte di ragione in un sinistro stradale qualora sia evidente la mancata applicazione dell’art. 2054 cod. civ. Di ciò, le compagnie assicuratrici dovranno tenerne conto, anche in sede transattiva.

avv. Giovanni Gallo

Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti
non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art. 2054 c.c.
essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente
uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il
possibile per evitare l’incidente. Conseguentemente, l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza
del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare
anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di
fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso (Cass.
5/05/2000, n. 5671; Cass. 17.1.1996, n. 343). Ove detto accertamento del comportamento dell’altro
conducente non sia possibile, come nella fattispecie, e quindi quest’ultimo non ha fornito la prova
liberatoria della presunzione di colpa, opera quest’ultima, per l’area residua di responsabilità rispetto
a quella accertata in concreto a carico dell’altro conducente.