SEPARAZIONE CONIUGALE: QUALI SPESE A CARICO DEL CONIUGE AFFIDATARIO DELLA CASA?….. e l’IMU?

Data di Pubblicazione: 27 ottobre 2012

La giurisprudenza ha ormai consolidato il principio secondo cui l’assegnazione della casa coniugale di proprietà dell’altro coniuge esonera l’assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone per l’uso dell’abitazione, ma non si estende alle spese correlate all’uso, che quindi sono a suo carico, salvo una diversa ed esplicita previsione del giudice in sede di assegnazione.

L’assegnazione della casa familiare di proprietà di un coniuge all’altro implica che le spese inerenti all’uso della casa sono a carico dell’assegnatario in difetto di accollo da parte del proprietario. Anche per le spese condominiali ordinarie che riguardano la manutenzione delle cose comuni è consolidato il principio di diritto secondo cui, in mancanza di diverso accordo, vanno legittimamente poste a carico del coniuge assegnatario della casa familiare di proprietà dell’altro. La recente imposta municipale unica (IMU), introdotta dal D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 e applicata in via sperimentale a partire dall’anno 2012 in virtù dell’art. 13 del decreto legge 2011 n. 201 (cd. Decreto Monti o Salva Italia), convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che sostituisce l’imposta comunale sugli immobili, deve essere pagata in caso di separazione o di divorzio dal coniuge assegnatario anche se non è proprietario. (fonte Il sole 24 Ore)

Ne deriva che al diritto di abitazione si estende anche l’onere fiscale dell’immobile assegnato. La nuova norma trova applicazione sia alle separazioni ad essa successive che a quelle precedenti. Per queste ultime è necessario, eventualmente, che si richieda al tribunale competente, con apposito ricorso, la modifica delle condizioni di separazione. Ciò, soprattutto, in caso di controversia tra ex coniugi.