LEGITTIMA DIFESA

Data di Pubblicazione: 16 marzo 2006

FAR WEST O GIUSTO DIRITTO DI DIFENDERSI? / QUID EST VERITAS?

L’anno 2006 introduce una serie di novità legislative tutte importanti e di interesse diffuso: La legge sull’affidamento condiviso in caso di separazione dei genitori, le riforme del diritto fallimentare, le modifiche al processo penale e, inter alia, la nuova normativa sulla legittima difesa.
Pur essendo tutte degne di attenzione, ci soffermiamo sull’ultima citata, la quale propone dei cambiamenti notevoli in seno ad un tema tanto delicato: il diritto naturale all’autodifesa. La Camera dei Deputati, il 24 gennaio scorso, ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1899 – “Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio”.

All’articolo 52 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi: «Nei casi previsti dall’articolo 614 (“Violazione di domicilio”), primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale». Ciò sembra significare che chiunque, trovandosi nella propria casa, dimora o nel luogo di lavoro, può difendersi “a mano armata” allorquando si senta minacciato, aggredito o attaccato da chi non manifesta alcuna intenzione di desistere dall’azione criminosa rivolta sia alle persone che ai beni ed anzi renda evidenti intenzioni aggressive. Cioè può tutelarsi usando armi legittimamente detenute e, …senza eufemismi …, sparando anche per uccidere.
In questo ultimo caso l’omicidio non sarà considerato più tale dalla legge penale, ma per “legittima difesa”. Propriamente, non esisterà più l’eccesso di difesa: principio per cui, fino all’entrata in vigore della norma, si può essere condannati.
A ben vedere, quindi, la nuova norma apporta un ampliamento al già conosciuto principio della legittima difesa: nelle condizioni suddette si ritiene sempre ricorrente la proporzione tra offesa subita e difesa approntata. Il nuovo articolo 52, fermamente voluto dalla Casa delle Libertà e decisamente osteggiato dalla sinistra, fa già discutere. Da una parte si può argomentare che i recenti e frequenti drammatici fatti di cronaca hanno portato a ritenere non solo giusta ma necessaria la riforma approvata. Infatti, la criminalità generale associata all’intrusione nel domicilio altrui è divenuta altamente pericolosa ed offensiva.
l tipico reato patrimoniale, spesso all’origine della “violazione di domicilio”, si aggrega quello invasivo della persona: omicidio, lesioni, sequestro, violenza sessuale.Chi condivide questa opinione, saluta con favore la nuova legge che, secondo il centrodestra “Privilegia la vita del cittadino onesto”.
Altra corrente di pensiero, invece, considera inadeguato il metodo scelto dal legislatore, il quale avrebbe introdotto la cd. “licenza di uccidere” o incentiva il “farsi giustizia da sé”. Ma, al di là delle questioni giuridiche o di legittimità della norma (taluni, invero, ne sostengono la illegittimità costituzionale) e pur condividendola, considerato che non obbliga nessuno a difendersi in casa con l’uso delle armi, invito a soffermarsi per qualche istante su alcune pratiche considerazioni: Chi si sente, di fatto, mentalmente preparato ad affrontare una situazione di pericolo con un’arma in pugno? Cosa ci fa credere che i criminali non si prepareranno a violare il domicilio con una “potenza di fuoco” nettamente superiore a qualunque onesto cittadino che, rivoltella in pugno, tenti di difendere il proprio patrimonio?
Su questi temi, forse, ci soffermeremo successivamente. Intanto concludo con una frase de il “Processo” di Don M. MANKIEWICZ, ed Sellerio: “L’ingenuità non è un delitto; entro certi limiti è anzi una simpatica dote, ma non puoi costruirvi sopra la tua vita”.