BANCHE, FINANZIARIE E DEBITORI MOROSI

Data di Pubblicazione: 18 ottobre 2008

QUANDO I PROTESTI E LE SEGNALAZIONI, ALLA CENTRALE RISCHI DI BANKITALIA SONO ILLEGITTIMI, SI POSSONO OTTENERE CANCELLAZIONI E RISARCIMENTO DANNI.

La crisi economica di questi anni rende il fenomeno della segnalazione alla “Centrale Rischi” di Bankitalia (in gergo “lista nera”) e dei protesti sempre più pesante per i consumatori e per tutti coloro i quali ricorrono al finanziamento del credito.
Il caso Centrale Rischi: Una banca segnalava alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d’Italia il nominativo di un proprio cliente moroso, con la conseguenza di impedirgli il finanziamento di altre banche o società finanziarie. Questi ricorreva in via d’urgenza al Tribunale chiedendo che venisse ordinato alla Banca d’Italia di cancellare l’annotazione a proprio carico. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare e statuiva che per la segnalazione alla Centrale Rischi non è sufficiente l’inadempimento di una obbligazione qualsiasi, ma è necessario un vero e proprio stato di insolvenza.

I limiti del presente scritto non consentono di esaminare funditus una questione assai articolata, ma è possibile in sintesi fissare alcuni principi che possono ormai ritenersi consolidati.
La Centrale dei Rischi è stata istituita al fine specifico di consentire agli istituti di credito la conoscibilità del rischio complessivo collegato ad un cliente e dare, quindi, la possibilità di valutare meglio l’affidabilità del cliente stesso. Le informazioni vengono fornite dalle banche e gli intermediari finanziari che hanno l’obbligo di segnalare alla Centrale Rischi le esposizioni dei propri clienti in “sofferenza”, operando la cosiddetta segnalazione.
La normativa, non essendo chiara ed omogenea, lascia spazio ad equivoci. L’ordinanza emessa recentemente dal Tribunale di Napoli (18 marzo 2005 – sez. decima civile -) ha fugato molte indecisioni. In dettaglio il Giudice partenopeo ha statuito che “non il mero inadempimento del debito ma solo la sussistenza di un effettivo rischio di insolvenza desumibile da circostanze oggettive, legittima le banche e gli intermediari finanziari a segnalare alla Centrale dei Rischi un mancato pagamento”. Lo stato di insolvenza del debitore deve essere valutato caso per caso e legato ad elevati indici di rischio.
La procedura attraverso la quale si arriva alla segnalazione si svolge senza contraddittorio (il soggetto segnalante che procede nella istruttoria può anche non interpellare il cliente ed effettuare la segnalazione senza comunicarglielo). Tale comportamento richiede al segnalante una maggiore diligenza nella istruttoria e nella conseguente segnalazione. Infatti, la banca dovrà tenere conto di elementi quali la situazione contingente di mercato in cui opera il cliente, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la liquidità effettiva. Il rifiuto del pagamento da parte del debitore o la sussistenza di un contenzioso giudiziario per l’accertamento del credito non possono essere strumenti indicativi dell’insolvenza del cliente moroso e, quindi, presupposto per la segnalazione.
Sussiste la colpa (di per sé presupposto per disporre il risarcimento) quando la banca non ha impiegato la particolare diligenza, di cui all’art. 1176, co. 2, Cc, nel valutare la sussistenza o meno della “sofferenza”.
Sulla base di quanto esposto, si può affermare che, in presenza di tali “leggerezze” da parte della banca o altri intermediari finanziari, sarebbe senz’altro possibile adìre l’Autorità Giudiziaria con un provvedimento d’urgenza ricorrendo sia il requisito del fumus boni juris che il periculum in mora, posto che una segnalazione erronea alla Centrale dei Rischi determini una lesione al diritto di svolgere un’attività commerciale, professionale o d’impresa, oltre che un danno all’immagine ed alla reputazione del soggetto segnalato. Con ciò si otterrebbe sia l’ordine del Giudice rivolto al soggetto segnalante di richiedere alla Banca d’Italia la cancellazione dell’iscrizione e sia il risarcimento dei danni.
Il caso Protesti: Il cliente di una banca veniva illegittimamente protestato. Accertata la colpa della banca nell’accaduto, questa veniva condannata a risarcire alla vittima il danno patrimoniale. Ciò in affermazione del principio giurisprudenziale secondo il quale la lesione di un diritto di “rango costituzionale obbliga al risarcimento del danno non patrimoniale anche in assenza di reato. Tanto in applicazione dell’art. 2059 Cc., in tal senso interpretato dalla “rivoluzionaria” sentenza della Cassazione n. 6732/2005. Anche in questo caso, quindi, il risarcimento del danno non patrimoniale può essere ottenuto.